Mafia: Cassazione, no a incontri riservati tra garante regionale detenuti e 41 bis
- 16 Luglio 2018
I garanti regionali dei detenuti non potranno avere colloqui riservati con i carcerati al 41 bis. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Monica Boni, che ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva consentito a un garante regionale dei detenuti di effettuare un colloquio riservato con un boss della Camorra ristretto al regime speciale.
“E’ stata accolta la tesi dell’Amministrazione Penitenziaria – ha commentato il direttore dei detenuti e del trattamento del Dap Roberto Piscitello che sollecita però una disciplina normativa chiara sulla materia – Consentire a un numero indefinito di soggetti di avere incontri riservati con i detenuti al regime speciale avrebbe creato un vulnus pericoloso, vanificando uno degli scopi per cui il regime carcerario duro e’ stato introdotto: cioè impedire la comunicazione dei mafiosi detenuti con l’esterno”.
La decisione della Cassazione ha accolto il ricorso della Procura Generale di Perugia che aveva impugnato il provvedimento del tribunale. Il caso, che ha sollevato forti polemiche per il timore di un aggiramento dei vincoli del 41 bis, è nato dopo che il garante dei detenuti del Lazio e Umbria, Stefano Anastasia ha incontrato nel carcere di Spoleto, fuori dai controlli consueti, il boss della camorra Umberto Onda.
Fino ad allora, come prevede la legge, solo al garante nazionale era stata riconosciuta questa prerogativa. Il colloquio è avvenuto il 29 marzo scorso dopo una battaglia giudiziaria che ha visto contrapposti il garante da un lato e il Dap e gli uffici inquirenti di Perugia dall’altro. Dopo l’adesione dell’Italia alla Convenzione Onu del 2002, che prevede che ogni Stato abbia una figura istituzionale che possa effettuare colloqui riservati con i detenuti, nel 2013 il nostro Paese ha istituito il garante nazionale a cui è stata riconosciuta questa prerogativa. Ai garanti regionali, come ad altre figure quali ad esempio i sacerdoti e i parlamentari, la legge riconosce solo il diritto di far visita, ciascuno per specifiche finalità, ai carcerati. Perciò l’istituto di pena di Spoleto aveva negato al Garante di Lazio e Umbria il permesso di incontro riservato con Onda.
Contro la decisione, nell’interesse di Onda, era stato fatto ricorso al magistrato di sorveglianza di Spoleto che ha dato ragione al detenuto. Il Dap, ritenendolo un pericoloso precedente, ha proposto appello al tribunale di sorveglianza di Perugia che ha confermato il provvedimento del giudice spoletino. Di diverso avviso la Cassazione che ha annullato l’ordinanza.